From: <Salvato da Windows Internet Explorer 8>
Subject: L 123/2007
Date: Fri, 11 Jun 2010 16:45:23 +0200
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  <TBODY>
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      height=3D28></A><BR><A =
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      target=3D_top><EM><FONT color=3D#0000ff size=3D2>Indici delle =
leggi=20
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<P align=3Dcenter><IMG =
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size=3D4>
<P align=3Dcenter>Legge 3 agosto 2007, n. 123 </P></FONT>
<H3 align=3Dcenter><FONT size=3D4>"</FONT>Misure in tema di tutela della =
salute e=20
della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la =
riforma=20
della normativa in materia"</H3>
<P align=3Dcenter>pubblicata nella <EM>Gazzetta Ufficiale</EM> n. 185 =
del 10=20
agosto 2007</P>
<HR width=3D"40%">

<P align=3Dleft><BR></P>
<P align=3Dcenter>Art. l<BR><EM>Delega al Governo per il riassetto e la =
riforma=20
della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul=20
lavoro</EM> </P>
<P><A name=3D1.1>1. Il Governo e' delegato</A> ad adottare, entro nove =
mesi dalla=20
data di entrata in vigore della presente legge, uno o pi=F9 decreti =
legislativi=20
per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di =
salute e=20
sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, in conformit=E0 =
all'articolo 117=20
della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e =
delle=20
province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di =
attuazione, e=20
garantendo l'uniformit=E0 della tutela dei lavoratori sul territorio =
nazionale=20
attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni =
concernenti i=20
diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere e =
alla=20
condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati.</P>
<P>2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati, realizzando il =
necessario=20
coordinamento con le disposizioni vigenti, nel rispetto dei seguenti =
principi e=20
criteri direttivi generali:</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>a)</EM> riordino e coordinamento delle =
disposizioni=20
vigenti, nel rispetto delle normative comunitarie e delle convenzioni=20
internazionali in materia, in ottemperanza a quanto disposto =
dall'articolo 117=20
della Costituzione;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>b)</EM> applicazione della normativa in =
materia di=20
salute e sicurezza sul lavoro a tutti i settori di attivit=E0 e a tutte =
le=20
tipologie di rischio, anche tenendo conto delle peculiarit=E0 o della =
particolare=20
pericolosit=E0 degli stessi e della specificit=E0 di settori ed ambiti =
lavorativi,=20
quali quelli presenti nella pubblica amministrazione, come gi=E0 =
indicati=20
nell'articolo 1, comma 2, e nell'articolo 2, comma 1, lettera =
<EM>b)</EM>,=20
secondo periodo, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e =
successive=20
(modificazioni, nel rispetto delle competenze in materia di sicurezza=20
antincendio come definite dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, =
e del=20
regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, =
del 18=20
dicembre 2006, nonche' assicurando il coordinamento, ove necessario, con =
la=20
normativa in materia ambientale;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>c)</EM> applicazione della normativa in =
materia di=20
tutela della salute e sicurezza sul lavoro a tutti i lavoratori e =
lavoratrici,=20
autonomi e subordinati, nonche' ai soggetti ad essi equiparati=20
prevedendo:<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1) misure di=20
particolare tutela per determinate categorie di lavoratori e lavoratrici =
e per=20
specifiche tipologie di lavoro o settori di=20
attivit=E0;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2) adeguate e =
specifiche=20
misure di tutela per i lavoratori autonomi, in relazione ai rischi =
propri delle=20
attivit=E0 svolte e secondo i principi della raccomandazione 2003/134/CE =
del=20
Consiglio, del 18 febbraio 2003;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>d)</EM> semplificazione degli adempimenti =
meramente=20
formali in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di =
lavoro,=20
nel pieno rispetto dei livelli di tutela, con particolare riguardo alle =
piccole,=20
medie e micro imprese; previsione di forme di unificazione =
documentale;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>e)</EM> riordino della normativa in materia di =

macchine, impianti, attrezzature di lavoro, opere provvisionali e =
dispositivi di=20
protezione individuale, al fine di operare il necessario coordinamento =
tra le=20
direttive di prodotto e quelle di utilizzo concernenti la tutela della =
salute e=20
la sicurezza sul lavoro e di razionalizzare il sistema pubblico di=20
controllo;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>f)</EM> riformulazione e razionalizzazione=20
dell'apparato sanzionatorio, amministrativo e penale, per la violazione =
delle=20
norme vigenti e per le infrazioni alle disposizioni contenute nei =
decreti=20
legislativi emanati in attuazione della presente legge, tenendo conto =
della=20
responsabilit=E0 e delle funzioni svolte da ciascun soggetto obbligato, =
con=20
riguardo in particolare alla responsabilit=E0 del preposto, nonche' =
della natura=20
sostanziale o formale della violazione,=20
attraverso:<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1) la =
modulazione=20
delle sanzioni in funzione del rischio e l'utilizzazione di strumenti =
che=20
favoriscano la regolarizzazione e l'eliminazione del pericolo da parte =
dei=20
soggetti destinatari dei provvedimenti amministrativi, confermando e=20
valorizzando il sistema del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n.=20
758;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2) la determinazione =
delle=20
sanzioni penali dell'arresto e dell'ammenda, previste solo nei casi in =
cui le=20
infrazioni ledano interessi generali dell'ordinamento, individuati in =
base ai=20
criteri ispiratori degli articoli 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, =
n. 689,=20
e successive modificazioni, da comminare in via esclusiva ovvero =
alternativa,=20
con previsione della pena dell'ammenda fino a euro ventimila per le =
infrazioni=20
formali, della pena dell'arresto fino a tre anni per le infrazioni di=20
particolare gravit=E0, della pena dell'arresto fino a tre anni ovvero =
dell'ammenda=20
fino a euro centomila negli altri=20
casi;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3) la previsione =
defila=20
sanzione ami-ninistrativa consistente nel pagamento di una somma di =
denaro fino=20
ad euro centomila per le infrazioni non punite con sanzione=20
penale;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4) la graduazione =
delle=20
misure interdittive in dipendenza della particolare gravit=E0 delle =
disposizioni=20
violate;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5) il =
riconoscimento ad=20
organizzazioni sindacali ed associazioni dei familiari delle vittime =
della=20
possibilit=E0 di esercitare, ai sensi e per gli effetti di cui agli =
articoli 91 e=20
92 del codice di procedura penale, i diritti e le facolt=E0 attribuiti =
alla=20
persona offesa, con riferimento ai reati commessi con violazione delle =
norme per=20
la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del =
lavoro o che=20
abbiano determinato una malattia=20
professionale;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6) la =
previsione=20
della destinazione degli introiti delle sanzioni pecuniarie per =
interventi=20
mirati alla prevenzione, a campagne di informazione e alle attivit=E0 =
dei=20
dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>g)</EM> revisione dei requisiti, delle tutele, =
delle=20
attribuzioni e delle funzioni dei soggetti del sistema di prevenzione =
aziendale,=20
compreso il medico competente, anche attraverso idonei percorsi =
formativi, con=20
particolare riferimento al rafforzamento del ruolo del rappresentante =
dei=20
lavoratori per la sicurezza territoriale;<BR>introduzione della figura =
del=20
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>h)</EM> rivisitazione e potenziamento delle =
funzioni=20
degli organismi paritetici, anche quali strumento di aiuto alle imprese=20
nell'individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a =
garantire e=20
migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>i)</EM> realizzazione di un coordinamento su =
tutto il=20
territorio nazionale delle attivit=E0 e delle politiche in materia di =
salute e=20
sicurezza sul lavoro, finalizzato all'emanazione di indirizzi generali =
uniformi=20
e alla promozione dello scambio di informazioni anche sulle disposizioni =

italiane e comunitarie in corso di approvazione, nonche' ridefinizione =
dei=20
compiti e della composizione, da prevedere su base tripartita e di norma =

paritetica e nel rispetto delle competenze delle regioni e delle =
province=20
autonome di cui all'articolo 117 della Costituzione, della commissione=20
consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del =
lavoro e=20
dei comitati regionali di coordinamento;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>l)</EM> valorizzazione, anche mediante rinvio=20
legislativo, di accordi aziendali, territoriali e nazionali, nonche', su =
base=20
volontaria, dei codici di condotta ed etici e delle buone prassi che =
orientino i=20
comportamenti dei datori di lavoro, anche secondo i principi della=20
responsabilit=E0 sociale, dei lavoratori e di tutti i soggetti =
interessati, ai=20
fini del miglioramento dei livelli di tutela definiti =
legislativamente;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>m)</EM> previsione di un sistema di =
qualificazione=20
delle imprese e dei lavoratori autonomi, fondato sulla specifica =
esperienza,=20
ovvero sulle competenze e conoscenze in materia di tutela della salute e =

sicurezza sul lavoro, acquisite attraverso percorsi formativi =
mirati;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>n)</EM> definizione di un assetto =
istituzionale=20
fondato sull'organizzazione e circolazione delle informazioni, delle =
linee guida=20
e delle buone pratiche utili a favorire la promozione e la tutela della =
salute e=20
sicurezza sul lavoro, anche attraverso il sistema informativo nazionale =
per la=20
prevenzione nei luoghi di lavoro, che valorizzi le competenze esistenti =
ed=20
elimini ogni sovrapposizione o duplicazione di interventi;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>o)</EM> previsione della partecipazione delle =
parti=20
sociali al sistema informativo, costituito da Ministeri, regioni e =
province=20
autonome, Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni =
sul lavoro=20
(INAIL), Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e =
Istituto=20
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), con il=20
contributo del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), e =
del=20
concorso allo sviluppo del medesimo da parte degli organismi paritetici =
e delle=20
associazioni e degli istituti di settore a carattere scientifico, ivi =
compresi=20
quelli che si occupano della salute delle donne;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>p)</EM> promozione della cultura e delle =
azioni di=20
prevenzione, da finanziare, a decorrere dall'anno 2008, per le =
attivit=E0 di cui=20
ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a valere, previo atto di =
accertamento,=20
su una quota delle risorse di cui all'articolo 1, comma 780, della legge =
27=20
dicembre 2006, n. 296, accertate in sede di bilancio consuntivo per =
l'anno 2007=20
dell'INAIL, attraverso:<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1) =
la=20
realizzazione di un sistema di governo per la definizione, tramite forme =
di=20
partecipazione tripartita, di progetti formativi, con particolare =
riferimento=20
alle piccole, medie e micro imprese, da indirizzare, anche attraverso il =
sistema=20
della bilateralit=E0, nei confronti di tutti i soggetti del sistema di =
prevenzione=20
aziendale;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2) il =
finanziamento=20
degli investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro delle =
piccole,=20
medie e micro imprese, i cui oneri siano sostenuti dall'INAIL, =
nell'ambito e nei=20
limiti delle spese istituzionali dell'Istituto. Per tali finanziamenti =
deve=20
essere garantita la semplicit=E0 delle=20
procedure;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3) la =
promozione e la=20
divulgazione della cultura della salute e della sicurezza sul lavoro =
all'interno=20
dell'attivit=E0 scolastica ed universitaria e nei percorsi di =
formazione, nel=20
rispetto delle disposizioni vigenti e in considerazione dei relativi =
principi di=20
autonomia didattica e finanziaria;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>q)</EM> razionalizzazione e coordinamento =
delle=20
strutture centrali e territoriali di vigilanza nel rispetto dei principi =
di cui=20
all'articolo 19 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e=20
dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. =
626, e=20
successive modificazioni, al fine di rendere pi=F9 efficaci gli =
interventi di=20
pianificazione, programmazione, promozione della salute, vigilanza, nel =
rispetto=20
dei risultati verificati, per evitare sovrapposizioni, duplicazioni e =
carenze=20
negli interventi e valorizzando le specifiche competenze, anche =
riordinando il=20
sistema delle amministrazioni e degli enti statali aventi compiti di=20
prevenzione, formazione e controllo in materia e prevedendo criteri =
uniformi ed=20
idonei strumenti di coordinamento;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>r)</EM> esclusione di qualsiasi onere =
finanziario per=20
il lavoratore e la lavoratrice subordinati e per i soggetti ad essi =
equiparati=20
in relazione all'adozione delle misure relative alla sicurezza e alla =
salute dei=20
lavoratori e delle lavoratrici;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>s)</EM> revisione della normativa in materia =
di=20
appalti prevedendo misure dirette=20
a:<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1) migliorare =
l'efficacia della=20
responsabilit=E0 solidale tra appaltante ed appaltatore e il =
coordinamento degli=20
interventi di prevenzione dei rischi, con particolare riferimento ai =
subappalti,=20
anche attraverso l'adozione di meccanismi che consentano di valutare =
l'idoneit=E0=20
tecnico-professionale delle imprese pubbliche e private, considerando il =

rispetto delle norme relative alla salute e sicurezza dei lavoratori nei =
luoghi=20
di lavoro quale elemento vincolante per la partecipazione alle gare =
relative=20
agli appalti e subappalti pubblici e per l'accesso ad agevolazioni,=20
finanziamenti e contributi a carico della finanza=20
pubblica;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2) modificare il =
sistema=20
di assegnazione degli appalti pubblici al massimo ribasso, al fine di =
garantire=20
che l'assegnazione non determini la diminuzione del livello di tutela =
della=20
salute e della sicurezza dei=20
lavoratori;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3) modificare =
la=20
disciplina del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi =
e=20
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, =
prevedendo che=20
i costi relativi alla sicurezza debbano essere specificamente indicati =
nei bandi=20
di gara e risultare congrui rispetto all'entit=E0 e alle caratteristiche =
dei=20
lavori, dei servizi o delle forniture oggetto di appalto;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>t)</EM> rivisitazione delle modalit=E0 di =
attuazione=20
della sorveglianza sanitaria, adeguandola alle differenti modalit=E0 =
organizzative=20
del lavoro, ai particolari tipi di lavorazioni ed esposizioni, nonche' =
al=20
criteri ed alle linee Guida scientifici pi=F9 avanzati, anche con =
riferimento al=20
prevedibile momento di insorgenza della malattia:</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>u)</EM> rafforzare e garantire le tutele =
previste=20
dall'articolo 8 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>v)</EM> introduzione dello strumento dell' =
interpello=20
previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, =
e=20
successive modificazioni, relativamente a quesiti di ordine generale=20
sull'applicazione della normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di =
lavoro,=20
individuando il soggetto titolare competente a fornire tempestivamente =
la=20
risposta.</P>
<P>3. 1 decreti di cui al presente articolo non possono disporre un =
abbassamento=20
dei livelli di protezione, di sicurezza e di tutela o una riduzione dei =
diritti=20
e delle prerogative dei lavoratori e delle loro rappresentanze.</P>
<P>4. I decreti di cui al presente articolo sono adottati nel rispetto =
della=20
procedura di cui all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su =
proposta=20
dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della salute, delle=20
infrastrutture, limitatamente a quanto previsto dalla lettera =
<EM>s)</EM> del=20
comma 2, dello sviluppo economico, limitatamente a quanto previsto dalla =
lettera=20
<EM>e)</EM> del comma 2, di concerto con il Ministro per le politiche =
europee,=20
il Ministro della giustizia, il Ministro dell'economia e delle finanze e =
il=20
Ministro della solidariet=E0 sociale, limitatamente a quanto previsto =
dalla=20
lettera <EM>l)</EM> del comma 2, nonche' gli altri Ministri competenti =
per=20
materia, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti =
tra lo=20
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e =
sentite le=20
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori e =
dei=20
datori di lavoro.</P>
<P>5. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione =
preliminare=20
del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed =
al Senato=20
della Repubblica perche' su di essi siano espressi, entro quaranta =
giorni dalla=20
data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia =
e per i=20
profili finanziari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in =

mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri=20
parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che =
precedono la=20
scadenza dei termini previsti ai commi 1 e 6 o successivamente, questi =
ultimi=20
sono prorogati di tre mesi.</P>
<P><A name=3D1.6>6. Entro dodici mesi dalla data </A>di entrata in =
vigore dei=20
decreti di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi =
fissati=20
dal presente articolo, il Governo pu=F2 adottare, attraverso la =
procedura di cui=20
ai commi 4 e 5, disposizioni integrative e correttive dei decreti =
medesimi.</P>
<P>7. Dall'attuazione dei criteri di delega recati dal presente =
articolo, con=20
esclusione di quelli di cui al comma 2, lettera <EM>p)</EM>, numeri 1) e =
2), non=20
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. =
A tale=20
fine, per gli adempimenti dei decreti attuativi della presente delega le =

amministrazioni competenti provvedono attraverso una diversa allocazione =
delle=20
ordinarie risorse, umane, strumentali ed economiche, allo stato in =
dotazione=20
alle medesime amministrazioni. </P>
<P align=3Dcenter>Art. 2<BR><EM>Notizia all'INAIL, in taluni casi di =
esercizio=20
dell'azione penale </EM></P>
<P>1. In caso di esercizio dell'azione penale per i delitti di omicidio =
colposo=20
o di lesioni personali colpose, se il fatto e' commesso con violazione =
delle=20
norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative =
all'igiene del=20
lavoro o che abbia determinato una malattia professionale, il pubblico =
ministero=20
ne d=E0 immediata notizia all'INAIL ai fini dell'eventuale costituzione =
di parte=20
civile e dell'azione di regresso. </P>
<P align=3Dcenter>Art. 3<BR><EM>Modifiche al decreto legislativo 19 =
settembre=20
1994, n. 626 </EM></P>
<P>1. Al decreto legislalivo 19 settembre 1994, n. 626, e successive=20
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>a)</EM> il comma 3 dell' articolo 7 e' =
sostituito dal=20
seguente:<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; "<EM>3</EM>. Il =
datore=20
di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di =
cui al=20
comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che =
indichi le=20
misure adottate per eliminare le interferenze. Tale documento e' =
allegato al=20
contratto di appalto o d'opera. Le disposizioni del presente comma non =
si=20
applicano ai rischi specifici propri dell'attivit=E0 delle imprese =
appaltatrici o=20
dei singoli lavoratori autonomi.";</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>b)</EM> all'articolo 7, dopo il comma =
3-<EM>bis</EM>=20
e' aggiunto il seguente:<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;=20
"<EM>3</EM>-<EM>ter</EM>. Ferme restando le disposizioni in materia di =
sicurezza=20
e salute del lavoro previste dalla disciplina vigente degli appalti =
pubblici,=20
nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto, di cui =
agli=20
articoli 1559, 1655 e 1656 del codice civile, devono essere =
specificamente=20
indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro. A tali dati possono =

accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori di cui =
all'articolo 18=20
e le organizzazioni sindacali dei lavoratori.";</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>c)</EM> all'articolo 18, comma 2, il terzo =
periodo e'=20
sostituito dal seguente: "Il rappresentante di cui al precedente periodo =
e' di=20
norma eletto dai lavoratori";</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>d)</EM> all'articolo 18, dopo il comma 4 e' =
inserito=20
il seguente:<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;=20
"<EM>4</EM>-<EM>bis</EM>. L'elezione dei rappresentanti per la sicurezza =

aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in =
sede di=20
contrattazione collettiva, avviene di norma in un'unica giornata su =
tutto il=20
territorio nazionale, come individuata con decreto del Ministro del =
lavoro e=20
della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali =
comparativamente=20
pi=F9 rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori. Con il =
medesimo=20
decreto sono disciplinate le modalit=E0 di attuazione del presente =
comma.";</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>e)</EM> all'articolo 19, il comma 5 e' =
sostituito dal=20
seguente:<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; "<EM>5.</EM> Il =
datore=20
di lavoro e' tenuto a consegnare al rappresentante per la sicurezza, su=20
richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del =
documento=20
di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, nonche' del registro degli infortuni =
sul=20
lavoro di cui all'articolo 4, comma 5, lettera <EM>o)</EM>.";</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>f)</EM> all'articolo 19, dopo il comma 5 e' =
aggiunto=20
il seguente:<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;=20
"<EM>5</EM>-<EM>bis</EM>. I rappresentanti territoriali o di comparto =
dei=20
lavoratori, di cui all'articolo 18, comma 2, secondo periodo, esercitano =
le=20
attribuzioni di cui al presente articolo con riferimento a tutte le =
unit=E0=20
produttive del territorio o del comparto di rispettiva competenza". </P>
<P align=3Dcenter>Art. 4<BR><EM>Disposizioni in materia di salute e =
sicurezza sui=20
luoghi di lavoro </EM></P>
<P>1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa =
intesa=20
sancita, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, =
n. 131,=20
in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto =
legislativo 28=20
agosto 1997, n. 281, e' disciplinato il coordinamento delle attivit=E0 =
di=20
prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, =
affidato ai=20
comitati regionali di coordinamento di cui all'articolo 27 del decreto=20
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, ed al decreto del Presidente del=20
Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997, pubblicato nella <EM>Gazzetta=20
Ufficiale</EM> n. 29 del 5 febbraio 1998. In particolare, sono =
individuati:</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>a)</EM> nell'ambito della normativa gi=E0 =
prevista in=20
materia, i settori prioritari di intervento dell'azione di vigilanza, i =
piani di=20
attivit=E0 ed i progetti operativi da attuare a livello =
territoriale;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>b)</EM> l'esercizio di poteri sostitutivi in =
caso di=20
inadempimento da parte di amministrazioni ed enti pubblici.</P>
<P>2. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 1, il =
coordinamento delle=20
attivit=E0 di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza =
sul lavoro=20
e' esercitato dal presidente della provincia o da assessore da lui =
delegato, nei=20
confronti degli uffici delle amministrazioni e degli enti pubblici =
territoriali=20
rientranti nell'ambito di competenza.</P>
<P>3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente =
legge, il=20
Ministero della salute, il Ministero del lavoro e della previdenza =
sociale, le=20
regioni, le province autonome, l'INAIL, l' IPSEMA, l'ISPESL e le altre=20
amministrazioni aventi competenze nella materia predispongono le =
attivit=E0=20
necessarie per l'integrazione dei rispettivi archivi informativi, anche=20
attraverso la creazione di banche dati unificate relative ai singoli =
settori o=20
comparti produttivi, e per il coordinamento delle attivit=E0 di =
vigilanza ed=20
ispettive in materia di prevenzione e sicurezza dei lavoratori, da =
realizzare=20
utilizzando le ordinarie risorse economiche e strumentali in dotazione =
alle=20
suddette amministrazioni. I dati contenuti nelle banche dati unificate =
sono resi=20
pubblici, con esclusione dei dati sensibili previsti dal codice in =
materia di=20
protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno =
2003, n.=20
196.</P>
<P>4. Le risorse stanziate a decorrere dall'anno 2007 dall'articolo 1, =
comma=20
545, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relative alle finalit=E0 di =
cui alla=20
lettera a) del comma 544 del medesimo articolo 1, vengono cos=EC =
utilizzate per il=20
solo esercizio finanziario 2007:</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>a)</EM> 4.250.000 euro per l'immissione in =
servizio=20
del personale di cui all'articolo 1, comma 544, lettera <EM>a)</EM>, =
della legge=20
27 dicembre 2006, n. 296, a partire dal l=B0 luglio 2007;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>b)</EM> 4.250.000 euro per finanziare il =
funzionamento=20
e il potenziamento dell'attivit=E0 ispettiva, la costituzione di =
appositi nuclei=20
di pronto intervento e per l'incremento delle dotazioni strumentali.</P>
<P>5. Per la ripartizione delle risorse di cui al comma 4, il Ministro=20
dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro del lavoro e =
della=20
previdenza sociale, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le=20
occorrenti variazioni di bilancio nello stato di previsione del =
Ministero del=20
lavoro e della previdenza sociale.</P>
<P>6. Il personale amministrativo degli istituti previdenziali, che, ai =
sensi=20
dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, accerta d'ufficio =

violazioni amministrative sanabili relative alla disciplina in materia=20
previdenziale, applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 =
del=20
decreto legislativo 24 aprile 2004, n. 124.</P>
<P>7. Nel rispetto delle disposizioni e dei principi vigenti, il =
Ministero del=20
lavoro e della previdenza sociale e il Ministero della pubblica =
istruzione=20
avviano a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, nell'ambito delle =
dotazioni=20
finanziarie e di personale disponibili e dei Programmi operativi =
nazionali (PON)=20
obiettivo 1 e obiettivo 2, a titolarit=E0 del Ministero del lavoro e =
della=20
previdenza sociale, progetti sperimentali in ambito scolastico e nei =
percorsi di=20
formazione professionale volti a favorire la conoscenza delle tematiche =
in=20
materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. </P>
<P align=3Dcenter>Art. 5<BR><EM>Disposizioni per il contrasto del lavoro =

irregolare e per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori =

</EM></P>
<P>1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 36-<EM>bis</EM> del=20
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, =
dalla legge=20
4 agosto 2006, n. 248, come modificato dal presente articolo, il =
personale=20
ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche su=20
segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive =
competenze,=20
pu=F2 adottare provvedimenti di sospensione di un'attivit=E0 =
imprenditoriale qualora=20
riscontri l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da =
altra=20
documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento =
del=20
totale dei lavoratori regolarmente occupati, ovvero in caso di reiterate =

violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di =
lavoro, di=20
riposo giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del =
decreto=20
legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, ovvero di =
gravi e=20
reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute =
e della=20
sicurezza sul lavoro. L'adozione del provvedimento di sospensione e' =
comunicata=20
alle competenti amministrazioni, al fine dell'emanazione da parte di =
queste=20
ultime di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le =
pubbliche=20
amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari =
alla=20
citata sospensione nonche' per un eventuale ulteriore periodo di tempo =
non=20
inferiore al doppio della durata della sospensione e comunque non =
superiore a=20
due anni.</P>
<P>2. E' condizione per la revoca del provvedimento da parte del =
personale=20
ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui al =
comma=20
1:</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>a)</EM> la regolarizzazione dei lavoratori non =

risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>b)</EM> l'accertamento del ripristino delle =
regolari=20
condizioni di lavoro nelle ipotesi di reiterate violazioni della =
disciplina in=20
materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e =
settimanale,=20
di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, o di gravi e =
reiterate=20
violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della =
sicurezza=20
sul lavoro;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>c)</EM> il pagamento di una sanzione =
amministrativa=20
aggiuntiva rispetto a quelle di cui al comma 3 pari ad un quinto delle =
sanzioni=20
amministrative complessivamente irrogate.</P>
<P>3. E' comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, =
civili e=20
amministrative vigenti.</P>
<P>4. L'importo delle sanzioni amministrative di cui al comma 2, lettera =

<EM>c)</EM>, e di cui al comma 5 integra la dotazione del Fondo per=20
l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 =
maggio 1993,=20
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. =
236, ed e'=20
destinato al finanziamento degli interventi di contrasto al lavoro =
sommerso ed=20
irregolare individuati con decreto del Ministro del lavoro e della =
previdenza=20
sociale di cui all'articolo I. comma 1156, lettera <EM>g)</EM>, della =
legge 27=20
dicembre 2006, n. 296.</P>
<P>5. Al comma 2 dell'articolo 36-<EM>bis</EM> del decreto-legge 4 =
luglio 2006,=20
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. =
248, dopo=20
la lettera <EM>b)</EM> e' aggiunta la seguente:<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;=20
"<EM>b-bis)</EM> il pagamento di una sanzione amministrativa aggiuntiva =
rispetto=20
a quelle di cui alla lettera <EM>b)</EM>, ultimo periodo, pari ad un =
quinto=20
delle sanzioni amministrative complessivamente irrogate".</P>
<P>6. I poteri e gli obblighi assegnati dal comma 1 al personale =
ispettivo del=20
Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono estesi, nell'ambito =
dei=20
compiti istituzionali delle aziende sanitarie locali e nei limiti delle =
risorse=20
finanziarie, umane e strumentali complessivamente disponibili, al =
personale=20
ispettivo delle medesime aziende sanitarie, limitatamente =
all'accertamento di=20
violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della =
sicurezza=20
sul lavoro. In tale caso trova applicazione la disciplina di cui al =
comma 2,=20
lettere <EM>b)</EM> e <EM>c)</EM>. </P>
<P align=3Dcenter>Art. 6<BR><EM>Tessera di riconoscimento per il =
personale delle=20
imprese appaltatrici e subappaltatrici </EM></P>
<P>1. Nell'ambito dello svolgimento di attivit=E0 in regime di appalto o =

subappalto, a decorrere dal 1 settembre 2007, il personale occupato =
dall'impresa=20
appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di =

riconoscimento corredata di fotografia, contenente le Generalit=E0 del =
lavoratore=20
e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad =
esporre detta=20
tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai =
lavoratori=20
autonomi che esercitano direttamente la propria attivit=E0 nel medesimo =
luogo di=20
lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.</P>
<P>2. I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere=20
all'obbligo di cui al comma 1 mediante annotazione, su apposito registro =

vidimato dalla direzione provinciale del lavoro territorialmente =
competente, da=20
tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente =
impiegato=20
nei lavori. Ai fini del presente comma, nel computo delle unit=E0 =
lavorative, si=20
tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla =
tipologia dei=20
rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali =
si=20
applicano le disposizioni di cui al comma I.</P>
<P>3. La violazione delle previsioni di cui ai commi 1 e 2 comporta=20
l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione =
amministrativa da=20
euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della =
tessera=20
di riconoscimento di cui al Comma 1 che non provvede ad esporla e' =
punito con la=20
sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle =
predette=20
sanzioni non e' ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 =
del=20
decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. </P>
<P align=3Dcenter>Art. 7<BR><EM>Poteri degli organismi paritetici =
</EM></P>
<P>1. Gli organismi paritetici di cui all'articolo 20 del decreto =
legislativo 19=20
settembre 1994, n. 626, possono effettuare nei luoghi di lavoro =
rientranti nei=20
territori e nei comparti produttivi di competenza sopralluoghi =
finalizzati a=20
valutare l'applicazione delle vigenti norme in materia di sicurezza e =
tutela=20
della salute sui luoghi di lavoro.</P>
<P>2. Degli esiti dei sopralluoghi di cui al comma 1 viene informata la=20
competente autorit=E0 di coordinamento delle attivit=E0 di =
vigilanza.</P>
<P>3. Gli organismi paritetici possono chiedere alla competente =
autorit=E0 di=20
coordinamento delle attivit=E0 d=EC vigilanza di disporre =
l'effettuazione di=20
controlli in materia di sicurezza sul lavoro mirati a specifiche =
situazioni.=20
</P>
<P align=3Dcenter>Art. 8<BR><EM>Modifiche all'articolo 86 del codice di =
cui al=20
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 </EM></P>
<P>1. All'articolo 86 del codice dei contratti pubblici relativi a =
lavori,=20
servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. =
163, e=20
successive modificazioni, il comma 3-<EM>bis</EM> e' sostituito dai=20
seguenti:<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; "<EM>3</EM>-<EM>bis</EM>. Nella =
predisposizione=20
delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte =
nelle=20
procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di=20
forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore =
economico=20
sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo =
relativo alla=20
sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare =
congruo=20
rispetto all'entit=E0 e alle caratteristiche dei lavori, dei `servizi o =
delle=20
forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro e' determinato =

periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della =
previdenza=20
sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione=20
collettiva stipulata da=EC sindacati comparativamente pi=F9 =
rappresentativi, delle=20
norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori=20
merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di =
contratto=20
collettivo applicabile, il costo del lavoro e' determinato in relazione =
al=20
contratto collettivo del settore merceologico pi=F9 vicino a quello =
preso in=20
considerazione.<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>3</EM>-<EM>ter</EM>. Il costo =
relativo=20
alla sicurezza non pu=F2 essere comunque soggetto a ribasso d'asta". =
</P>
<P align=3Dcenter>Art. 9<BR><EM>Modifica del decreto legislativo 8 =
giugno 2001, n.=20
231 </EM></P>
<P>1. Dopo l'articolo 25-<EM>sexies</EM> del decreto legislativo 8 =
giugno 2001,=20
n. 231, e' inserito il seguente:<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; "Art.=20
25-<EM>septies</EM>. - <EM>(Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o=20
gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e =
sulla=20
tutela dell'igiene e della salute sul lavoro)</EM> - <EM>1</EM>. In =
relazione ai=20
delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, =
commessi=20
con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene =
e della=20
salute sui lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non =
inferiore a=20
mille quote.</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>2.</EM> Nel caso di =
condanna=20
per uno dei delitti di cui al comma 1, si applicano le sanzioni =
interdittive di=20
cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e =
non=20
superiore ad un anno". </P>
<P align=3Dcenter>Art. 10<BR><EM>Credito d'imposta </EM></P>
<P>1. A decorrere dal 2008, ai datori di lavoro e' concesso per il =
biennio=20
2008-2009, in via sperimentale, entro un limite di spesa pari a 20 =
milioni di=20
curo annui, un credito d'imposta nella misura massima del 50 per cento =
delle=20
spese sostenute per la partecipazione dei lavoratori a programmi e =
percorsi=20
certificati di carattere formativo in materia di tutela e sicurezza sul =
lavoro.=20
Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono =
stabiliti,=20
ai soli fini del beneficio di cui al presente comma, i criteri e le =
modalit=E0=20
della certificazione della formazione. Il Ministro dell'economia e delle =

finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza =
sociale,=20
emana, ogni anno, uno o pi=F9 decreti per determinare il riparto delle =
risorse tra=20
i beneficiari. Il credito d'imposta di cui al presente comma pu=F2 =
essere fruito=20
nel rispetto dei limiti derivanti dall'applicazione della disciplina =
<EM>de=20
minimis</EM> di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, =
del 15=20
dicembre 2006.</P>
<P>2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a 20 =
milioni di=20
euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, si provvede mediante utilizzo =
di una=20
corrispondente quota del Fondo di rotazione per la formazione =
professionale e=20
l'accesso al Fondo sociale europeo, di cui all'articolo 25 della legge =
21=20
dicembre 1978, n. 845, e all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 =
maggio=20
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, =
n.236.=20
</P>
<P align=3Dcenter>Art. 11<BR><EM>(Modifica dell'articolo 1 della legge =
27 dicembre=20
2006, n. 296)</EM> </P>
<P>1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 1198 =
e'=20
sostituito dal seguente:<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; "<EM>1198</EM>. Nei =
confronti dei=20
datori di lavoro che hanno presentato l'istanza di regolarizzazione di =
cui al=20
comma 1192, per la durata di un anno a decorrere dalla data di =
presentazione,=20
sono sospese le eventuali ispezioni e verifiche da parte degli organi di =

controllo e vigilanza nelle materie oggetto della regolarizzazione, ad=20
esclusione di quelle concernenti la tutela della salute e la sicurezza =
dei=20
lavoratori. Resta ferma la facolt=E0 dell'organo ispettivo di verificare =
la=20
fondatezza di eventuali elementi nuovi che dovessero emergere nelle =
materie=20
oggetto della regolarizzazione, al fine dell'integrazione della =
regolarizzazione=20
medesima da parte del datore di lavoro. L'efficacia estintiva di cui al =
comma=20
1197 resta condizionata al completo adempimento degli obblighi in =
materia di=20
salute e sicurezza dei lavoratori". </P>
<P align=3Dcenter>Art. 12<BR><EM>Assunzione di ispettori del lavoro =
</EM></P>
<P>1. Al fine di fronteggiare il fenomeno degli infortuni mortali sul =
lavoro e=20
di rendere pi=F9 incisiva la politica di contrasto del lavoro sommerso, =
il=20
Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' autorizzato =
all'immissione in=20
servizio, a decorrere dal mese di gennaio 2008, nel numero massimo =
complessivo=20
di 300 unit=E0 di personale risultato idoneo a seguito dello svolgimento =
dei=20
concorsi pubblici regionali per esami, rispettivamente, a 795 posti di =
ispettore=20
del lavoro, bandito il 15 novembre 2004, e a 75 posti di ispettore =
tecnico del=20
lavoro, bandito il 16 novembre 2004, per l'arca funzionale C, posizione=20
economica C2, per gli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza =

sociale.</P>
<P>2. In connessione con le immissioni in servizio del personale di cui =
al comma=20
1, per le spese relative all'incremento delle attivit=E0 ispettive,=20
all'aggiornamento, alla formazione, alle attrezzature, nonche' per i =
buoni=20
pasto, per lavoro straordinario e per le missioni svolte dal medesimo =
personale=20
e' autorizzata,a decorrere dall'anno 2008, la spesa di euro =
9.448.724.</P>
<P>3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in curo=20
10.551.276 a decorrere dall'anno 2008, e del comma 2, pari ad euro =
9.448.724 a=20
decorrere dall'anno medesimo, si provvede mediante corrispondente =
riduzione=20
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009,=20
nell'ambito dell'unit=E0 previsionale di base di parte corrente "Fondo =
speciale"=20
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze =
per l'anno=20
2007, utilizzando la proiezione di parte dell'accantonamento relativo al =

Ministero della solidariet=E0 sociale.</P>
<P>4. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio =
degli=20
oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell'adozione dei =
provvedimenti=20
correttivi di cui all'articolo 11-<EM>ter</EM>, comma 7, della legge 5 =
agosto=20
1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati =
ai sensi=20
dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. =
468,=20
prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al =
periodo=20
precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da =
apposite=20
relazioni illustrative.</P>
<P>5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad =
apportare, con=20
propri decreti, le occorrenti variazioni di =
bilancio.</P></DOC></BODY></HTML>

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